PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai princìpi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, istituisce l'Istituto internazionale di ricerca per la pace e la risoluzione dei conflitti, di seguito denominato «Istituto».

Art. 2.
(Finalità).

      1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

          a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici e spirituali della guerra e della pace;

          b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla costruzione di ordini e istituzioni di pace sia a livello mondiale, sia nelle singole regioni o Paesi e in particolare le cause e la natura dei conflitti;

          c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e conflitto;

          d) propone soluzioni e interventi per la prevenzione e la gestione costruttiva dei conflitti, privilegiando le possibilità offerte dall'azione non armata e non violenta.

Art. 3.
(Compiti).

      1. L'Istituto:

          a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo

 

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di cui all'articolo 6, sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico di cui all'articolo 5;

          b) favorisce a livello nazionale il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche e culturali e le organizzazioni non governative nonché i centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 8 operanti nel settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale web quale strumento di collegamento e confronto tra i summenzionati soggetti;

          c) collabora con analoghi istituti operanti in altri Paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;

          d) promuove corsi e stage rivolti a studenti e ricercatori, italiani e stranieri;

          e) concede borse di studio prioritariamente a favore di soggetti provenienti da Paesi nei quali sono in atto gravi situazioni di conflitto;

          f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impiegato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

          g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri e ogni altra forma giudicata opportuna;

          h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

          i) promuove la conoscenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, degli studi e delle ricerche svolti e di altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.

Art. 4.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Istituto:

          a) il comitato scientifico;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il direttore.

 

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Art. 5.
(Comitato scientifico).

      1. Gli indirizzi dell'attività di ricerca sono definiti su base pluriennale dal comitato scientifico. Lo stesso elegge, fra i membri del consiglio direttivo, il direttore dell'Istituto, fatto salvo solo quanto previsto dall'articolo 7, relativamente alla prima attuazione della presente legge.
      2. Il comitato scientifico è composto da dieci esperti sul tema della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che è membro di diritto del comitato.
      3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore, sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca, secondo i seguenti criteri:

          a) uno è scelto dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca;

          b) uno è designato dal Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con sede a Ginevra;

          c) due sono designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

          d) quattro sono nominati su proposta delle associazioni nazionali aventi più lunga storia e caratterizzazione nell'impegno a favore della pace e della non violenza;

          e) uno è designato dall'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 8.

      4. Il comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei propri componenti, dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto, i componenti del comitato scientifico non possono far parte del consiglio direttivo.

 

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Art. 6.
(Consiglio direttivo).

      1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico. Oltre al direttore, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo sei membri.
      2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore, sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca secondo i seguenti criteri:

          a) tre sono scelti dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca; due dei componenti di cui alla presente lettera devono essere di nazionalità estera;

          b) uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) uno è designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

          d) uno è designato dallo staff dei ricercatori dell'Istituto.

      3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 7.
(Direttore).

      1. Il direttore dell'Istituto dura in carica sei anni. In sede di prima attuazione della presente legge, la nomina è effettuata dal Ministro dell'università e della ricerca. Successivamente, il direttore è eletto dal comitato scientifico ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
      2. Il direttore è responsabile dell'attività dell'Istituto.
      3. In fase di prima attuazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le funzioni dello stesso sono assunte dal direttore dell'Istituto.

 

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Art. 8.
(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).

      1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla società civile italiana e dal mondo accademico possono richiedere al comitato direttivo il riconoscimento della qualifica di «centro di ricerca afferente all'Istituto». A tale fine, il comitato direttivo stabilisce i requisiti che le istituzioni di ricerca devono possedere per il riconoscimento di cui al presente comma.
      2. In occasione della conferenza nazionale di cui all'articolo 9, ovvero per provvedere alla designazione del proprio rappresentante in seno al comitato scientifico, si riunisce l'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.

Art. 9.
(Conferenza nazionale).

      1. Il consiglio direttivo, con cadenza biennale, convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e di confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in questo campo. La conferenza è presieduta da uno dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.

Art. 10.
(Natura giuridica).

      1. L'Istituto è ente di ricerca a carattere non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, mediante regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione, contabilità e finanza.

 

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Art. 11.
(Finanziamento).

      1. L'Istituto è finanziato a valere sulle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
      2. L'Istituto si avvale altresì di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, e da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.

Art. 12.
(Sede).

      1. L'Istituto ha la propria sede centrale in Perugia. Le regioni possono istituire sezioni regionali dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.